Ancora sugli acquisti immobiliari per via giudiziaria

22 aprile 2016

C'è un seguito alla normativa fiscale di favore per le vendite giudiziarie di immobili.

La legge di conversione del D.L. n. 18/2016 infatti (Legge 8 aprile 2016, n. 49) ha modificato la previsione agevolativa, nel senso che le imposte agevolate indicate (imposte di registro, ipotecaria e catastale fisse nella misura di euro 200 ciascuna) si applicano agli acquisti immobiliari effettuati nelle procedure esecutive da soggetti che svolgano attività di impresa e alla condizione già prevista dal D.L. (che l'acquirente, cioè, dichiari che intende trasferirli entro 2 anni). Per gli acquisti di privati, invece, tale condizione non è più richiesta, ma le imposte fisse predette si applicano quando vi siano le condizioni per gli acquisti di "prima casa" (per le quali è in via normale prevista l'applicazione dell'aliquota del 2% più le imposte fisse ipotecaria e catastali di euro 50). Rimane il limite temporale: l'una e l'altra agevolazione si applicano agli acquisti fatti vcon provvedimenti emessi entro il 31 dicembre 2016.

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