Imposte fisse per le vendite giudiziarie di immobili

22 febbraio 2016

L'art. 16 del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18 (pubblicato sulla G.U. del 15 febbraio 2016) introduce un altro incentivo fiscale, diretto per un verso a favorire la realizzazione in sede esecutiva dei crediti e per altro verso il rilancio del mercato immobiliare.

La norma prevede,infatti, che gli acquisti immobiliari effettuati nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliari siano assoggettati alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 200 ciascuna (anzichè ad imposta di registro nella misura del 2%, 9% o 15%, a seconda dei casi, con il minimo di Euro 1000, oltre le ipotecarie e catastali di euro 50 ciascuna), a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro i due anni successivi. La disposizione di favore ha carattere temporaneo, perchè riguarda gli atti di acquisto (cioè i decreti di trasferimento o gli atti di trasferimento posti in essere all'esito di procedure competitive) emessi entro il 31 dicembre 2016. 

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